Art. 25 · Informativa sui costi

Art. 25

Informativa sui costi

In vigore dal 29 apr 2015
Informativa sui costi 1.   Il prospetto indica in modo chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati secondo le seguenti voci: a) costi di costituzione dell'ELTIF; b) costi relativi all'acquisizione di attività; c) commissioni relative alla gestione e alla performance; d) costi di distribuzione; e) altri costi, tra cui costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per servizi professionali e di revisione dei conti. 2.   Il prospetto indica un rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF. 3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale di cui al paragrafo 2; Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all', paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1286/2014. L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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