Art. 28
Requisiti specifici relativi alla distribuzione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio
In vigore dal 29 apr 2015
Requisiti specifici relativi alla distribuzione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio
1. Nell'offrire o collocare quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF ottiene informazioni per quanto riguarda:
a)
le conoscenze e l'esperienza dell'investitore al dettaglio nel settore di investimento pertinente all'ELTIF;
b)
la situazione finanziaria dell'investitore al dettaglio, inclusa la sua capacità di farsi carico delle perdite;
c)
gli obiettivi di investimento dell'investitore al dettaglio, incluso il suo orizzonte temporale.
Sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, il gestore dell'ELTIF raccomanda l'ELTIF solo se è adatto a tale particolare investitore al dettaglio.
2. Se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i dieci anni, il gestore dell'ELTIF o il distributore pubblica un avviso chiaro per iscritto indicante che l'ELTIF può non essere adatto agli investitori al dettaglio che non siano in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:760:oj#art-28