Art. 26

Spostamenti e trasporto di equidi da macello

In vigore dal 17 feb 2015
Spostamenti e trasporto di equidi da macello 1.   Durante lo spostamento o il trasporto verso il macello gli equidi da macello sono accompagnati: a) dal documento di identificazione rilasciato conformemente all', paragrafo 1, o all'; o b) dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all' o all' cui si è applicata la deroga di cui all'. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di equidi da macello per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, direttamente dall'azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro purché: a) gli equidi da macello siano di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile; b) la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta; c) nel corso del trasporto verso il macello gli equidi da macello siano marcati individualmente conformemente all' o all'; d) la partita sia accompagnata dalle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e) il transponder o qualsiasi dispositivo fisico di identificazione applicato all'equide conformemente all' sia protetto, in particolare mediante recupero, distruzione o smaltimento sul posto, da un successivo utilizzo fraudolento. 3.   L', paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica in caso di spostamenti o trasporto di equidi da macello conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
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Spostamenti e trasporto di equidi da macello (Art. 26 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo