Art. 30

Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione In deroga all', paragrafo 2, se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di cui all', lettera a), di un paese terzo, un nuovo documento di identificazione può essere rilasciato da tale organismo emittente del paese terzo purché il nuovo documento di identificazione: a) sia inviato dall'organismo emittente di cui all', lettera a), all'organismo emittente di cui all', paragrafo 2, presso il quale è contrassegnato come duplicato del documento di identificazione, l'animale è classificato conformemente all', paragrafo 2, lettera c), e le informazioni sono inserite nella banca dati conformemente all', paragrafo 3; b) sia trasmesso al detentore o, nei casi specifici previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova l'equide, al proprietario dall'organismo emittente o dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.
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Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione (Art. 30 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo