Art. 29
Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione
In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio di duplicati dei documenti di identificazione
1. Un duplicato del documento di identificazione è rilasciato dall'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, nei seguenti casi:
a)
il documento di identificazione originale è stato smarrito ed è possibile stabilire l'identità dell'animale, in particolare mediante il codice trasmesso dal transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità a norma dell'; o
b)
l'animale non è stato identificato entro i termini di cui all', all' o all', paragrafo 2, purché sia disponibile il certificato di monta e la madre biologica o, nel caso di trasferimento embrionale, la nutrice sia identificata conformemente al presente regolamento; o
c)
l'autorità competente ha la prova che alcuni dati di identificazione nel documento di identificazione esistente non corrispondono all'equide in questione e non è possibile applicare le disposizioni di cui all', paragrafo 3, lettera a).
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, in seguito alla domanda del detentore o su richiesta dell'autorità competente:
a)
applica all'animale, se necessario, un transponder conformemente all' o un metodo autorizzato di verifica dell'identità conformemente all';
b)
rilascia un duplicato del documento di identificazione chiaramente contrassegnato come tale («duplicato del documento di identificazione») con un riferimento al numero unico di identificazione a vita registrato nella banca dati dell'organismo emittente che:
i)
ha effettuato la prima identificazione dell'animale e ha rilasciato il documento di identificazione originale che è stato smarrito; o
ii)
rilascia il duplicato del documento di identificazione per un animale di cui al paragrafo 1, lettera b);
c)
classifica l'equide nella sezione II, parte II, del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
3. Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nella banca dati di cui all' facendo riferimento al numero unico di identificazione a vita e sono trasmesse alla banca dati centrale conformemente all'.
4. Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato conformemente all', paragrafo 1, da un organismo emittente di cui all', paragrafo 1, che ha cessato di esistere, il duplicato del documento di identificazione è rilasciato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo da un organismo emittente di cui all', paragrafo 1, dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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