Art. 28

Obblighi degli organismi emittenti per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide

In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi degli organismi emittenti per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide L'organismo emittente di cui all', paragrafo 3: a) procede ai necessari aggiornamenti dei dati di identificazione figuranti nel documento di identificazione; b) inserisce nella sezione I, parte C, del documento di identificazione le informazioni richieste sull'organismo emittente, comprendenti almeno il numero della banca dati compatibile con il sistema UELN, qualora non sia esso ad avere in origine rilasciato il documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1; c) compila le voci figuranti nella sezione IV del documento di identificazione qualora il cambiamento di proprietà sia richiesto dalla legislazione nazionale o dalle regole dell'organismo emittente; d) inserisce o completa nella banca dati che ha istituito a norma dell' le registrazioni dei dati di identificazione contenuti nel documento di identificazione consegnato; e) trasmette le informazioni alla banca dati centrale conformemente all'.
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Obblighi degli organismi emittenti per quanto riguarda la gestione dei documenti di identificazione in modo da garantire la continuità dell'identificazione per tutta la vita dell'equide (Art. 28 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo