Art. 12
Termine per l'identificazione degli equidi nati nell'Unione
In vigore dal 17 feb 2015
Termine per l'identificazione degli equidi nati nell'Unione
1. Gli equidi nati nell'Unione sono identificati mediante un documento di identificazione rilasciato conformemente all' entro 12 mesi dalla data di nascita e, in ogni caso, prima che gli equidi lascino definitivamente l'azienda di nascita, tranne qualora lo spostamento avvenga conformemente all', paragrafo 2, lettera c), come puledri sotto la madre o conformemente all', paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di limitare a sei mesi o all'anno civile di nascita il periodo massimo consentito per l'identificazione degli equidi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un nuovo documento di identificazione può essere rilasciato conformemente all' in qualsiasi momento:
a)
su richiesta dell'autorità competente o dalla medesima, nel caso in cui il documento di identificazione esistente non sia conforme alle prescrizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 o alcuni dati di identificazione di cui alla sezione I, II o V non siano stati inseriti correttamente dall'organismo emittente; o
b)
qualora un equide da allevamento e da reddito sia riclassificato come equide registrato in conformità alle regole dell'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera a), e il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o
c)
qualora un cavallo sia riclassificato o registrato come cavallo registrato di cui all', lettera e), punto ii), in conformità alle regole dell'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, lettera b), e il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o
d)
qualora un documento di identificazione sia rilasciato conformemente all', paragrafo 1, e non possa essere adattato alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, conformemente all', paragrafo 2, lettera b); o
e)
nei casi indicati all', paragrafi 4 e 5, qualora il documento di identificazione esistente non possa essere adattato di conseguenza; o
f)
qualora il documento di identificazione sia confiscato dall'autorità competente nel quadro di un'inchiesta.
Nei casi descritti al primo comma il documento di identificazione esistente è consegnato all'organismo emittente per essere invalidato; l'invalidamento del documento di identificazione esistente e il rilascio del nuovo documento di identificazione sono registrati nella banca dati istituita conformemente all'.
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