Art. 10
Deroga all'obbligo di fornire alcune informazioni nelle sezioni I e IV del documento di identificazione
In vigore dal 17 feb 2015
Deroga all'obbligo di fornire alcune informazioni nelle sezioni I e IV del documento di identificazione
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all', paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può autorizzare gli organismi emittenti a non fornire, mediante disegno, le informazioni di cui ai punti da 12 a 18 della descrizione grafica contenuta nell'allegato I, sezione I, parte B, del documento di identificazione, purché siano soddisfatte le seguenti due condizioni:
a)
un transponder è impiantato conformemente all' o un metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità è applicato conformemente all';
b)
una fotografia o una stampa mostra dettagli sufficienti per rappresentare l'equide.
2. Gli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), possono:
a)
non avvalersi della deroga concessa a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
b)
adattare i documenti di identificazione rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1.
3. In deroga all', paragrafo 1, lettera c), le informazioni relative al proprietario possono essere fornite sotto forma di una scheda di registrazione o di un certificato di proprietà registrati nella banca dati istituita conformemente all' e che facciano riferimento:
a)
al numero unico di identificazione a vita dell'equide;
b)
al numero del documento di identificazione, se esistente, e al codice del transponder o a un metodo alternativo autorizzato di verifica dell'identità conformemente all'.
La scheda di registrazione o il certificato di proprietà di cui al primo comma sono restituiti all'organismo emittente in caso di morte, vendita, smarrimento, furto, macellazione o abbattimento dell'animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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