Art. 8

Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda il rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda il rilascio dei documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione L'autorità zootecnica e l'autorità competente provvedono affinché nel loro territorio gli organismi emittenti posti sotto la loro rispettiva responsabilità: a) rilascino documenti di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3; b) dispongano dei sistemi necessari per verificare, su richiesta dell'autorità competente, se un documento di identificazione dichiarato rilasciato dagli stessi organismi: i) sia unico, legittimo e autentico; ii) comprenda, in caso di documenti di identificazione prestampati in bianco, un numero di serie figurante perlomeno sulle pagine contenenti le sezioni I, II e III del documento di identificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:262:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo