Art. 7

Formato e contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Formato e contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell'Unione 1.   Gli equidi nati nell'Unione sono identificati mediante un documento di identificazione unico degli equidi, rilasciato per tutta la vita dell'equide conformemente: a) al modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1; b) alle prescrizioni supplementari di cui all'allegato I, parte 2. 2.   Gli organismi emittenti provvedono affinché il documento di identificazione contenga un numero sufficiente di pagine provviste di campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni del modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1: a) per gli equidi registrati almeno le sezioni da I a IX; b) per gli equidi da allevamento e da reddito almeno le sezioni da I a IV. 3.   Gli organismi emittenti provvedono affinché l'ordine e la numerazione delle sezioni nei documenti di identificazione di cui all'allegato I, parte 1, rimangano invariati e affinché, per le sezioni provviste di spazio per inserire più diciture, sia previsto un numero sufficiente di pagine nel documento di identificazione. 4.   Gli organismi emittenti sono responsabili della gestione sicura dei documenti di identificazione, compilati e in bianco, nei loro locali. Fatto salvo l', paragrafo 1, lettera a), quando il loro regolamento interno lo consente, gli organismi emittenti provvedono affinché il documento di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all' sia effettivamente invalidato prima della restituzione al proprietario in ricordo dell'animale, onde prevenire qualsiasi utilizzo fraudolento del documento stesso e delle informazioni in esso contenute. 5.   L'autorità competente e l'autorità zootecnica possono adottare procedure amministrative per garantire l'armonizzazione del formato dei documenti di identificazione rilasciati dagli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, sottoposti alla loro supervisione, purché siano rispettate le prescrizioni generali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Formato e contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell'Unione (Art. 7 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo