Art. 11
Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione
In vigore dal 17 feb 2015
Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione
1. I detentori presentano una domanda per ottenere i documenti di identificazione relativi agli equidi nati nell'Unione all'organismo emittente competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide e forniscono tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo che sia rispettato il termine per l'identificazione previsto all' e all', paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell' della decisione 96/78/CE, il detentore può presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'organismo emittente competente di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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