Art. 11 · Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

Art. 11

Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Domande di documenti di identificazione degli equidi nati nell'Unione 1.   I detentori presentano una domanda per ottenere i documenti di identificazione relativi agli equidi nati nell'Unione all'organismo emittente competente dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide e forniscono tutte le informazioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo che sia rispettato il termine per l'identificazione previsto all' e all', paragrafo 1. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell' della decisione 96/78/CE, il detentore può presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'organismo emittente competente di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'equide.
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