Art. 23
Spostamenti e trasporto di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito
In vigore dal 17 feb 2015
Spostamenti e trasporto di equidi registrati e di equidi da allevamento e da reddito
1. I documenti di identificazione rilasciati per gli equidi registrati o per gli equidi da allevamento e da reddito conformemente all', paragrafo 1, all', all', all' o all' accompagnano gli equidi per i quali sono stati rilasciati in ogni momento, compreso, se richiesto dalla legislazione nazionale, durante il trasporto della carcassa dell'equide destinato alla trasformazione in uno stabilimento riconosciuto conformemente all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o di cui all'allegato III, capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che il documento di identificazione accompagni gli equidi registrati o gli equidi da allevamento e da reddito:
a)
quando sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;
b)
quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati:
i)
nelle vicinanze dell'azienda all'interno di uno Stato membro di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente; o
ii)
durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza;
c)
quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d)
quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
e)
quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.
Storico versioni
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