Art. 25

Deroga per gli spostamenti con una smart card

In vigore dal 17 feb 2015
Deroga per gli spostamenti con una smart card 1.   In deroga all', paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare gli spostamenti o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, di equidi registrati o di equidi da allevamento e da reddito non accompagnati dai documenti di identificazione purché gli equidi siano provvisti di una smart card rilasciata dallo stesso organismo emittente che ha rilasciato i documenti di identificazione e contenente le informazioni indicate nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono concedersi deroghe reciproche per gli spostamenti o il trasporto di equidi registrati o di equidi da allevamento e da reddito all'interno dei rispettivi territori. Essi notificano alla Commissione la loro intenzione di concedere tali deroghe.
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