Art. 31

Sospensione dello status di equide destinato alla macellazione per il consumo umano

In vigore dal 17 feb 2015
Sospensione dello status di equide destinato alla macellazione per il consumo umano 1.   In deroga all', paragrafo 2, lettera c), e all', e tranne nel caso di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente può decidere di sospendere lo status di un equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano per un periodo di sei mesi qualora: a) il detentore possa dimostrare in modo soddisfacente, entro 30 giorni dalla data dichiarata di smarrimento del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da un trattamento medicinale; b) la domanda di identificazione sia presentata conformemente all', paragrafo 1, secondo trattino, della decisione 96/78/CE durante il primo anno di vita ma dopo che sia trascorso il periodo massimo consentito di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della sezione II, parte III, del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.
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Sospensione dello status di equide destinato alla macellazione per il consumo umano (Art. 31 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo