Art. 26
Spostamenti e trasporto di equidi da macello
In vigore dal 17 feb 2015
Spostamenti e trasporto di equidi da macello
1. Durante lo spostamento o il trasporto verso il macello gli equidi da macello sono accompagnati:
a)
dal documento di identificazione rilasciato conformemente all', paragrafo 1, o all'; o
b)
dal duplicato del documento di identificazione rilasciato conformemente all' o all' cui si è applicata la deroga di cui all'.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di equidi da macello per i quali non è stato rilasciato alcun documento di identificazione conformemente all', paragrafo 1, direttamente dall'azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro purché:
a)
gli equidi da macello siano di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;
b)
la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta;
c)
nel corso del trasporto verso il macello gli equidi da macello siano marcati individualmente conformemente all' o all';
d)
la partita sia accompagnata dalle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento alla marcatura individuale di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
e)
il transponder o qualsiasi dispositivo fisico di identificazione applicato all'equide conformemente all' sia protetto, in particolare mediante recupero, distruzione o smaltimento sul posto, da un successivo utilizzo fraudolento.
3. L', paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica in caso di spostamenti o trasporto di equidi da macello conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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