Art. 8

Controlli ufficiali

In vigore dal 5 feb 2015
Controlli ufficiali 1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali di ciascuna spedizione di cui all', paragrafi 1 e 2, per garantire la conformità alle prescrizioni stabilite dagli . 2.   I controlli materiali e di identità delle spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento sono effettuati, a una frequenza pari al 5 %, in conformità agli del regolamento (CE) n. 669/2009. 3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti: a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE; b) allegano i risultati dei controlli espletati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso; d) timbrano e firmano l'originale del DCE; e) fanno una copia del DCE firmato e timbrato e la conservano. 4.   Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica, la spedizione è accompagnata dall'originale del CED, del certificato sanitario di cui all' e del rapporto di analisi di cui all'. In caso di autorizzazione al trasporto successivo della spedizione in attesa dei risultati dei controlli materiali previsti all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 669/2009, la spedizione è accompagnata da una copia autenticata del DCE originale in luogo dell'originale di tale documento.
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