Art. 9
Frazionamento delle spedizioni
In vigore dal 5 feb 2015
Frazionamento delle spedizioni
1. Non è ammesso il frazionamento delle spedizioni fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'.
2. In caso di successivo frazionamento di una spedizione, ciascuna frazione della stessa è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
Storico versioni
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