Art. 9

Frazionamento delle spedizioni

In vigore dal 5 feb 2015
Frazionamento delle spedizioni 1.   Non è ammesso il frazionamento delle spedizioni fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'. 2.   In caso di successivo frazionamento di una spedizione, ciascuna frazione della stessa è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
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