Art. 7
Notifica preventiva delle spedizioni
In vigore dal 5 feb 2015
Notifica preventiva delle spedizioni
1. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi notificano preventivamente alle autorità competenti al PED:
a)
la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della spedizione; e
b)
la natura della spedizione.
2. Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e trasmettono tale documento all'autorità competente al PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo della spedizione.
3. Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
Storico versioni
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