Art. 6

Identificazione

In vigore dal 5 feb 2015
Identificazione A ciascuna spedizione di cui all', paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione. Tale codice è identico al codice di identificazione che figura nel rapporto di analisi di cui all' e sul certificato sanitario di cui all'. Ciascun singolo sacchetto o imballaggio della spedizione è contrassegnato da tale codice di identificazione.
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