Art. 4

Rapporto di analisi

In vigore dal 5 feb 2015
Rapporto di analisi 1.   Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un rapporto di analisi rilasciato da un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, a dimostrazione del fatto che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP). 2.   Il rapporto di analisi indica: a) i risultati del campionamento e dell'analisi per accertare la presenza di PCP, effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine; b) l'incertezza di misura del risultato dell'analisi; c) il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi; e d) il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. 3.   Il campionamento di cui al paragrafo 2 è effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE. 4.   L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è eseguita in conformità alla versione modificata del metodo QuEChERS, come definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari (8) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.
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