Art. 4
Rapporto di analisi
In vigore dal 5 feb 2015
Rapporto di analisi
1. Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un rapporto di analisi rilasciato da un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, a dimostrazione del fatto che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).
2. Il rapporto di analisi indica:
a)
i risultati del campionamento e dell'analisi per accertare la presenza di PCP, effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine;
b)
l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;
c)
il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi; e
d)
il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.
3. Il campionamento di cui al paragrafo 2 è effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE.
4. L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è eseguita in conformità alla versione modificata del metodo QuEChERS, come definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari (8) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.
Storico versioni
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