Art. 3
Importazione nell'Unione
In vigore dal 5 feb 2015
Importazione nell'Unione
1. Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure stabilite dal presente regolamento.
2. Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.
Storico versioni
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