Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 feb 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002, all' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all' del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7).
Ai fini del presente regolamento, una spedizione corrisponde a una partita di cui alla direttiva 2002/63/CE della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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