Art. 5
Certificato sanitario
In vigore dal 5 feb 2015
Certificato sanitario
1. Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al modello figurante nell'allegato.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine, il ministero indiano del Commercio e dell'industria, o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine.
3. Il certificato sanitario è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.
Storico versioni
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