Art. 3 · Importazione nell'Unione

Art. 3

Importazione nell'Unione

In vigore dal 5 feb 2015
Importazione nell'Unione 1.   Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure stabilite dal presente regolamento. 2.   Le spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.
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