Art. 10

Immissione in libera pratica

In vigore dal 5 feb 2015
Immissione in libera pratica 1.   L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico. 2.   Le autorità doganali immettono in libera pratica la spedizione solo se una decisione favorevole dell'autorità competente è indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.
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Immissione in libera pratica (Art. 10 Regolamento (UE) 2015/175) — Testo vigente | Portale Normativo