Art. 10
Immissione in libera pratica
In vigore dal 5 feb 2015
Immissione in libera pratica
1. L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico.
2. Le autorità doganali immettono in libera pratica la spedizione solo se una decisione favorevole dell'autorità competente è indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:175:oj#art-10