Art. 12

Relazioni

In vigore dal 5 feb 2015
Relazioni 1.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che sintetizza i rapporti di analisi dei controlli ufficiali delle spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre. 2.   La relazione contiene le seguenti informazioni: a) il numero di spedizioni importate; b) il numero di spedizioni oggetto di campionamento per l'analisi; c) i risultati dei controlli di cui all', paragrafo 2.
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Relazioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2015/175) — Testo vigente | Portale Normativo