Art. 12
Relazioni
In vigore dal 5 feb 2015
Relazioni
1. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che sintetizza i rapporti di analisi dei controlli ufficiali delle spedizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.
2. La relazione contiene le seguenti informazioni:
a)
il numero di spedizioni importate;
b)
il numero di spedizioni oggetto di campionamento per l'analisi;
c)
i risultati dei controlli di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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