Art. 6

Prove virtuali

In vigore dal 3 feb 2015
Prove virtuali 1.   In linea con l', paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE e con l'allegato XVI della medesima, sono autorizzati metodi di prova virtuali, purché le prescrizioni riportate nelle appendici dell'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE siano soddisfatte. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell' del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. 3.   L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco. 4.   Conformemente all', la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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Prove virtuali (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/166) — Testo vigente | Portale Normativo