Art. 2

Domanda di omologazione CE

In vigore dal 3 feb 2015
Domanda di omologazione CE 1.   Il costruttore o il suo rappresentante presentano all'autorità di omologazione una domanda redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento. 2.   La domanda di omologazione CE conforme a una o più delle procedure di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento comprende la documentazione informativa contenente le informazioni dettagliate richieste dalle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE e va presentata in conformità all'allegato I della direttiva 2007/46/CE. 3.   L'autorità di omologazione conferma che la domanda presentata è considerata completa. 4.   Tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati CE o UNECE installati su un veicolo o incorporati in un secondo componente o entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda tecnica se i numeri e i marchi di omologazione sono forniti nella scheda tecnica e i relativi certificati di omologazione con i fascicoli di omologazione allegati sono messi a disposizione del servizio tecnico. 5.   I componenti e le entità tecniche indipendenti che hanno un marchio di omologazione CE valido devono essere accettati, anche nei casi in cui sono montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:166:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo