Art. 1
Oggetto
In vigore dal 3 feb 2015
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate concernenti le procedure, le prescrizioni tecniche e le prove specifiche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O nonché dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
2. Il presente regolamento modifica inoltre alcuni allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli ai progressi tecnici e per prevedere procedure che consentano l'omologazione:
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di tecnologie o concezioni nuove in conformità all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE;
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di sistemi dei veicoli nei casi in cui si montino componenti e entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione CE anziché un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE;
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nel caso in cui un costruttore sia designato come servizio tecnico conformemente all'allegato XV della direttiva 2007/46/CE; nonché
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nel caso in cui siano stati applicati metodi di prova virtuali conformemente all'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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