Art. 3

Omologazione

In vigore dal 3 feb 2015
Omologazione 1.   Se il tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente presentato per l'omologazione soddisfa le pertinenti prescrizioni tecniche e le pertinenti misure tese a garantire la conformità della produzione ai regolamenti UNECE resi obbligatori dal regolamento (CE) n. 661/2009 e se il richiedente soddisfa i requisiti pertinenti di cui all' del presente regolamento, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell', paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 661/2009 e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. 2.   Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente. 3.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui alla parte 2 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che incorpori nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i regolamenti UNECE, o alla parte 3 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente conforme ai requisiti tecnici essenziali dei regolamenti UNECE e/o nel caso di prove interne e/o virtuali.
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