Art. 5
Prove interne
In vigore dal 3 feb 2015
Prove interne
1. In linea con l', paragrafo 1 e con l'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE e con gli allegati V e XV della medesima, un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Le condizioni generali che la designazione di un costruttore come servizio tecnico deve soddisfare sono specificate nell'appendice dell'allegato XV della direttiva 2007/46/CE. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell' del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. Conformemente all', la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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