Art. 4

Nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con gli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE

In vigore dal 3 feb 2015
Nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con gli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE 1.   Quando uno Stato membro è autorizzato a rilasciare l'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell' del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. 3.   L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 2 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco. 4.   La documentazione informativa conformemente all' è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
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