Art. 7

Insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, dischi di ricambio per freni e tamburi di ricambio per freni

In vigore dal 3 feb 2015
Insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, dischi di ricambio per freni e tamburi di ricambio per freni 1.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie N1, O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma della direttiva 71/320/CEE, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 7 aprile 1998. 2.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M1 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M2 con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie M3, N2, N3, O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2014. 3.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1o novembre 2016. 4.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014. 5.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016. 6.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016. 7.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2014. 8.   Con effetto dal 1o novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1o novembre 2016.
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