Art. 8
Robustezza della cabina del veicolo commerciale
In vigore dal 3 feb 2015
Robustezza della cabina del veicolo commerciale
1. A decorrere dal 30 gennaio 2017, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli della categoria N che non soddisfano le disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
2. A decorrere dal 30 gennaio 2021, per motivi inerenti alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli della categoria N non conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
Storico versioni
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