Art. 15
Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici
In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni finanziarie relative ai programmi semplici
1. La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi semplici nel mercato interno è pari al 70 % delle spese ammissibili. Il contributo finanziario dell’Unione ai programmi semplici nei paesi terzi è pari all’80 % delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.
2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 sono portate all’85 % in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera e).
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1o gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono rispettivamente pari al 75 % e all’85 %, e la percentuale di cui al paragrafo 2 è pari al 90 %.
Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.
4. Gli studi di valutazione dei risultati delle azioni di informazione e di promozione realizzate a norma del quadro comune di cui all’ sono ammissibili al finanziamento dell’Unione a condizioni simili a quelle del programma semplice in questione.
5. L’Unione finanzia interamente le spese di consulenza connesse alla selezione dei programmi in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Le organizzazioni proponenti costituiscono una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei programmi semplici.
7. Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi semplici è realizzato dall’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ con riguardo alle condizioni specifiche secondo cui sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i costi per la fornitura di informazioni e le misure di promozione nonché, laddove necessario, i costi amministrativi e per il personale.
Storico versioni
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