Art. 17

Valutazione dei programmi multipli

In vigore dal 22 ott 2014
Valutazione dei programmi multipli Le proposte di programmi multipli sono valutate e selezionate in base ai criteri indicati nell’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2.
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Valutazione dei programmi multipli (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/1144) — Testo vigente | Portale Normativo