Art. 8
Programma di lavoro annuale
In vigore dal 22 ott 2014
Programma di lavoro annuale
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, per ogni anno un programma di lavoro annuale che enuncia gli obiettivi operativi perseguiti, le priorità operative, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l’importo totale del piano di finanziamento. Tale programma di lavoro annuale e in particolare le sue priorità operative sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’. In particolare, il programma prevede dispositivi temporanei specifici di reazione a gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera e). Esso contiene anche i criteri principali di valutazione, una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi assegnati a ogni tipo di azione, un calendario indicativo di attuazione e, per le sovvenzioni, i tassi massimi della partecipazione finanziaria dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è attuato per i programmi semplici e per quelli multipli, mediante pubblicazione, da parte della Commissione, di inviti a presentare proposte in conformità del titolo VI della parte I del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
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