Art. 9
Azioni su iniziativa della Commissione
In vigore dal 22 ott 2014
Azioni su iniziativa della Commissione
1. La Commissione può realizzare le azioni di informazione e di promozione descritte all’, tra cui campagne, in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera e). Tali azioni possono assumere in particolare la forma di missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti dell’Unione.
2. La Commissione sviluppa servizi di sostegno tecnico, in particolare allo scopo di:
a)
favorire la conoscenza dei diversi mercati, tra l’altro attraverso visite commerciali esplorative;
b)
mantenere una rete professionale dinamica nell’ambito della politica di informazione e di promozione, anche fornendo consulenza al settore riguardo alla minaccia rappresentata dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi; e
c)
migliorare la conoscenza delle norme dell’Unione relative all’elaborazione e all’attuazione dei programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1144:oj#art-9