Art. 11

Selezione dei programmi semplici

In vigore dal 22 ott 2014
Selezione dei programmi semplici 1.   La Commissione procede alla valutazione e alla selezione delle proposte di programmi semplici pervenute in esito all’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire le condizioni specifiche per l’ammissibilità riguardo ai programmi semplici. 2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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