Art. 12
Informazioni sulla selezione dei programmi semplici
In vigore dal 22 ott 2014
Informazioni sulla selezione dei programmi semplici
La Commissione fornisce al Comitato di cui all’ e pertanto agli Stati membri, informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati.
Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare:
a)
informazioni concernenti il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni proponenti, i settori interessati, e il mercato o i mercati obiettivo;
b)
informazioni concernenti l’esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.
Storico versioni
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