Art. 12

Informazioni sulla selezione dei programmi semplici

In vigore dal 22 ott 2014
Informazioni sulla selezione dei programmi semplici La Commissione fornisce al Comitato di cui all’ e pertanto agli Stati membri, informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare: a) informazioni concernenti il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni proponenti, i settori interessati, e il mercato o i mercati obiettivo; b) informazioni concernenti l’esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.
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