Art. 14
Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici
In vigore dal 22 ott 2014
Esecuzione, monitoraggio e controllo dei programmi semplici
1. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati a norma dell’ e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito di tali programmi sia conforme al diritto dell’Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano le modalità per l’esecuzione, il monitoraggio e il controllo, nonché le norme relative alla conclusione di contratti per l’attuazione di programmi semplici selezionati ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri garantiscono l’esecuzione, dei programmi semplici, li monitorano e li controllano in conformità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e secondo gli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 1.
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