Art. 13

Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici

In vigore dal 22 ott 2014
Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi semplici 1.   In esito ad un’adeguata procedura di gara, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono i programmi semplici selezionati, in particolare allo scopo di garantire un’esecuzione efficace delle azioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per definire le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi incaricati dell’esecuzione di cui al primo comma. 2.   In deroga al paragrafo 1, un’organizzazione proponente può eseguire essa stessa alcune parti di un programma purché siano rispettate alcune condizioni riguardanti l’esperienza dell’organizzazione proponente nell’esecuzione di tali azioni, il costo delle azioni stesse rispetto ai normali tassi di mercato e la percentuale del costo totale rappresentata dalla parte del programma attuata dall’organizzazione proponente. La Commissione adotta atti delegati per fissare le regole specifiche a norma delle quali l’organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare alcune parti del programma stesso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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