Art. 16

Forme di finanziamento

In vigore dal 22 ott 2014
Forme di finanziamento 1.   Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare consistere in: a) sovvenzioni per i programmi multipli; b) appalti per le azioni su iniziativa della Commissione. 2.   Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per iniziativa della Commissione è realizzato dall’Unione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:1144:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Forme di finanziamento (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/1144) — Testo vigente | Portale Normativo