Art. 16
Forme di finanziamento
In vigore dal 22 ott 2014
Forme di finanziamento
1. Il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare consistere in:
a)
sovvenzioni per i programmi multipli;
b)
appalti per le azioni su iniziativa della Commissione.
2. Il finanziamento delle azioni di informazione e di promozione attuate attraverso programmi multipli o per iniziativa della Commissione è realizzato dall’Unione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Storico versioni
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