Art. 4

Caratteristiche delle azioni

In vigore dal 22 ott 2014
Caratteristiche delle azioni 1.   Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione di marchi commerciali. Tuttavia, esiste la possibilità che i marchi commerciali siano visibili durante dimostrazioni o degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale, purché sia rispettato il principio di non discriminazione e rimanga invariata la natura globale delle azioni, non orientata in funzione di marchi commerciali. Il principio di non discriminazione si applica al fine di garantire la parità di trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e la parità di trattamento per gli Stati membri. Tutti i marchi sono ugualmente visibili e la rappresentazione grafica dei marchi ha un formato ridotto rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna. Sono esposti svariati marchi, salvo in circostanze debitamente giustificate relative alla situazione specifica dello Stato membro interessato. 2.   Le azioni di informazione e di promozione non sono orientate in funzione dell’origine. Tali azioni non sono destinate a incentivare il consumo di un determinato prodotto soltanto in base alla sua origine specifica. Tuttavia è possibile che l’origine dei prodotti figuri sul materiale informativo e promozionale nel rispetto delle seguenti norme: a) nel mercato interno, l’indicazione dell’origine deve sempre essere secondaria rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna; b) nei paesi terzi, l’indicazione dell’origine può figurare su un piano di parità rispetto al principale messaggio dell’Unione della campagna; c) per i prodotti riconosciuti ai sensi dei regimi di qualità di cui all’, paragrafo 4, lettera a), l’origine registrata nella denominazione può essere indicata senza restrizioni. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti: a) la visibilità dei marchi commerciali durante dimostrazioni o degustazioni e sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 1, e le condizioni uniformi alle quali può essere esposto un unico marchio; nonché b) la visibilità dell’origine dei prodotti sul materiale informativo e promozionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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