Art. 3
Descrizione delle azioni di informazione e di promozione
In vigore dal 22 ott 2014
Descrizione delle azioni di informazione e di promozione
Le azioni di informazione e di promozione sono destinate a:
a)
mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni;
b)
rafforzare la consapevolezza dell’autenticità delle denominazioni d’origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.
Tali azioni consistono in particolare in attività di pubbliche relazioni e in campagne di informazione e possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale.
Storico versioni
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