Art. 1
Oggetto
In vigore dal 22 ott 2014
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi («azioni di informazione e di promozione»), possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell’Unione.
Storico versioni
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