Art. 2
Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione
In vigore dal 22 ott 2014
Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione
1. L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
2. Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:
a)
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
b)
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
c)
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;
d)
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e)
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Storico versioni
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