Art. 2

Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione

In vigore dal 22 ott 2014
Obiettivi generali e specifici delle azioni di informazione e di promozione 1.   L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. 2.   Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti: a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione; c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione; d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
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