Art. 5

Prodotti e regimi ammissibili

In vigore dal 22 ott 2014
Prodotti e regimi ammissibili 1.   Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i prodotti seguenti: a) i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I al TFUE, escluso il tabacco; b) i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento. c) le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 2.   Al fine di tenere presente l’evoluzione del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che integrano l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento aggiungendovi prodotti. 3.   In deroga al paragrafo 1: a) le azioni di informazione e di promozione possono riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso dei programmi semplici di cui all’, paragrafo 3, nel programma considerato devono rientrare anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b); b) per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), per il vino alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la birra, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi di cui al paragrafo 4 e sul consumo responsabile di tali bevande; c) i prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a soltanto se nel programma considerato rientrino anche altri prodotti di cui al paragrafo 1. 4.   Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i regimi seguenti: a) i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (11); c) il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, di cui all’ del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); d) i regimi di qualità di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
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