Art. 5
Prodotti e regimi ammissibili
In vigore dal 22 ott 2014
Prodotti e regimi ammissibili
1. Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i prodotti seguenti:
a)
i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I al TFUE, escluso il tabacco;
b)
i prodotti figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento.
c)
le bevande spiritose a indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
2. Al fine di tenere presente l’evoluzione del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che integrano l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento aggiungendovi prodotti.
3. In deroga al paragrafo 1:
a)
le azioni di informazione e di promozione possono riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso dei programmi semplici di cui all’, paragrafo 3, nel programma considerato devono rientrare anche altri prodotti contemplati dal paragrafo 1, lettera a) o b);
b)
per le bevande spiritose di cui al paragrafo 1, lettera c), per il vino alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la birra, le azioni destinate al mercato interno si limitano a informare i consumatori sui regimi di cui al paragrafo 4 e sul consumo responsabile di tali bevande;
c)
i prodotti della pesca e dell’acquacoltura figuranti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione a soltanto se nel programma considerato rientrino anche altri prodotti di cui al paragrafo 1.
4. Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i regimi seguenti:
a)
i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (11);
c)
il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, di cui all’ del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
d)
i regimi di qualità di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Storico versioni
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