Art. 6
Tipi di azioni
In vigore dal 22 ott 2014
Tipi di azioni
1. Le azioni di informazione e di promozione avvengono in forma di:
a)
programmi di informazione e di promozione («programmi»); e
b)
le azioni su iniziativa della Commissione di cui all’.
2. I programmi sono costituiti da un insieme coerente di operazioni e sono attuati per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni.
3. I programmi semplici di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 2 del presente capo, possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti dallo stesso Stato membro.
4. I programmi multipli di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 3 del presente capo possono essere presentati:
a)
da almeno due organizzazioni proponenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti da almeno due Stati membri; oppure
b)
da una o più organizzazioni dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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