Art. 6

Tipi di azioni

In vigore dal 22 ott 2014
Tipi di azioni 1.   Le azioni di informazione e di promozione avvengono in forma di: a) programmi di informazione e di promozione («programmi»); e b) le azioni su iniziativa della Commissione di cui all’. 2.   I programmi sono costituiti da un insieme coerente di operazioni e sono attuati per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni. 3.   I programmi semplici di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 2 del presente capo, possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti dallo stesso Stato membro. 4.   I programmi multipli di cui ulteriori dettagli sono forniti alla sezione 3 del presente capo possono essere presentati: a) da almeno due organizzazioni proponenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), c) o d), provenienti da almeno due Stati membri; oppure b) da una o più organizzazioni dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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